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Le ferie non godute devono essere monetizzate anche se non sono state richieste dal dipendente

 

La Corte di Cassazione, Sezione lavoro con la sentenza n. 15652 del 14 giugno 2018 ha accolto le istanze di un dipendente dell’Azienda USL Aquila-Avezzano- Sulmona che, andato in pensione ad inizio 2010, non gli erano stati concessi 119 giorni di ferie residue maturate negli anni 2006, 2007 e 2008.

 

Il precedente grado di giudizio aveva rigettato la richiesta del dipendente in quanto lo stesso, sosteneva la Corte d’Appello dell’Aquila, non aveva presentato regolare richiesta di ferie all’Azienda negli anni in questione.

 

Il ricorso in cassazione del dipendente verteva sulla “violazione e falsa applicazione dell’art. 36 della Costituzione (.......omissis..... Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.), art. 2109 del Codice Civile (......Ha anche diritto dopo un anno d'ininterrotto servizio ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, [dalle norme corporative] dagli usi o secondo equità) nonchè violazione e/o falsa applicazione  art. 19 CCNL comparto sanità 1/9/1995. Si sostiene il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie ed il diritto all’indennità sostitutiva in tutte le ipotesi in cui le ferie non sono state effettivamente  fruite, atteso che non può desumersi una rinuncia dalla mancanza di una formale richiesta del dipendente....”.

 

Secondo la Cassazione il ricorso deve essere accolto

Qui la sentenza

 

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