L'articolo 86 del CCNL 2016-2018 "Indennità per particolari condizioni di lavoro" al comma 3 dice che al personale sanitario e tecnico operante su 3 turni compete una indennità giornaliera pari a 4,49 € e che l'indennità è corrisposta solo se c'è una effettiva rotazione del personale sui 3 turni in modo che nell'arco di un mese ci sia un numero sostanzialmente equilibrato di mattine, pomeriggi e notti, ovvero almeno pari al 20% in relazione al modello di turno adottato in azienda. Il comma 4 e simile al 3 solo che si riferisce ai turni sulle 12 ore (mattina e pomiriggio), l'indennità giornaliera corrisposta è 2,07 € e l'indennità è corrisposta solo se c'è una sostanziale rotazione dei mattini e dei pomeriggi almeno pari al 30%.
Questo è ciò che dice il contratto firmato da chi, adesso, fa finta di essere indignato.
L'azienda della Romagna ha convocato i sindacati per manifestare le proprie intenzioni riguardanti le indennità ed ha proposto la seguente tabella:
La prima colonna della tabella rappresenta il numero di turni lavorati (attenzione turni e non giorni per cui bisogna contare il numero di turni effettivamente lavorati senza lo smonto notte e il risposo; naturalmente non bisogna contare nemmeno le giornate di assenza per ferie, malattia, ecc.). Un turno normale su cinque giorni, mattina, pomeriggio e notte, in un mese produce mediamente dai 15 ai 20 turni lavorati per cui se vogliamo ancora vedere nella nostra busta paga la quota di indennità di turno (dai 70 ai 90 €) bisognerebbe aver lavorato almeno 3 mattine, 3 pomeriggi e 3 notti (4 mattine, 4 pomeriggi e 4 notti con 20 o più turni lavorati nel mese). Se il numero di mattine o di pomeriggi o di notti non dovessero essere sufficienti per accedere all'indennità sui 3 turni (4,49 € per ogni turno lavorato) verrà attribuita l'indennità sulle 12 ore (2,07 €).
Un analisi completamente sovrapponibile alla precedente può essere fatta per i turni sulle 12 ore.
Com'era prima del contratto.
Il regolamento per l'erogazione delle indennità dell'Azienda USL della Romagna in vigore dall'1/1/2017 prevedeva l'accesso all'indennità di turno per i lavoratori che nel mese effettua almeno 3 notti; con 2 notti fatte nel mese veniva erogata l'indennità per un massimo di 18 giorni; con solo 1 notte effettuata nel mese si accedeva all'indennità per un massimo di 12 giorni.
Per i diurnisti cambia poco dato che anche prima del contratto ci doveva essere un rapporto mattina/pomeriggio pari ad 1/3.
Conclusioni
E' evidente che applicando la tabella proposta dall'azienda molti turnisti rischiano di avere una perdita economica, come è altrettanto evidente che quanto proposto dal nuovo contratto sia peggiorativo rispetto a prima.
E' paradossale che adesso tutti i sindacati siano indignati, forse perché adesso stanno toccando con mano cosa succederà ai lavoratori quando si applicherà quello che c'è scritto tra il titolo del contratto e le loro firme apposte in calce.
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MARIANO AMMATURO (martedì, 09 aprile 2019 20:47)
VORREI UNA ESPLICITAZIONE MOLTO PRECISA IN ORDINE ALLA FORMULAZIONE ED AL CALCOLO DELL'ORARIO DI LAVORO (SANITA' PRIVATA MA ANCHE PUBBLICA).
GRAZIE.